Art. 34 
 
                           Varianti al PTC 
 
  1. Il PTC puo' essere variato se ragioni  sopravvenute  lo  rendono
necessario. Le varianti del PTC prevedono una  revisione  complessiva
dello strumento o, in alternativa, la disciplina di uno  o  piu'  dei
contenuti previsti dall'art. 23. 
  2. Per le varianti  al  PTC  si  applicano  le  disposizioni  sulla
formazione del piano, con le seguenti specificazioni: 
  a) i termini indicati nell'art. 32 sono ridotti a meta'; 
  b) il parere della CUP e'  sostituito  da  quello  della  struttura
provinciale competente in materia  di  urbanistica,  fatta  salva  la
facolta'  per  quest'ultima,  in  relazione  all'importanza  o   alla
complessita' della variante, di demandare tale valutazione alla  CUP,
che si esprime entro novanta giorni.