Art. 34
Varianti al PTC
1. Il PTC puo' essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono
necessario. Le varianti del PTC prevedono una revisione complessiva
dello strumento o, in alternativa, la disciplina di uno o piu' dei
contenuti previsti dall'art. 23.
2. Per le varianti al PTC si applicano le disposizioni sulla
formazione del piano, con le seguenti specificazioni:
a) i termini indicati nell'art. 32 sono ridotti a meta';
b) il parere della CUP e' sostituito da quello della struttura
provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la
facolta' per quest'ultima, in relazione all'importanza o alla
complessita' della variante, di demandare tale valutazione alla CUP,
che si esprime entro novanta giorni.