Art. 36 
 
          Disposizioni particolari per specifici territori 
 
  1. Il comune di Trento e gli altri comuni compresi  nel  territorio
individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a),  della  legge
provinciale n. 3 del 2006, nei limiti e secondo quanto previsto dalla
convenzione prevista  dal  medesimo  articolo,  definiscono,  per  la
predisposizione dei rispettivi PRG, gli obiettivi e i temi comuni con
riferimento ai contenuti previsti dall'art. 23. 
  2. I singoli comuni del territorio individuato ai  sensi  dell'art.
11, comma 2, lettera a),  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006
predispongono una proposta di piano da trasmettere agli altri  comuni
compresi nel territorio, che, entro i  trenta  giorni  successivi  al
ricevimento, possono presentare osservazioni e richieste di  modifica
o integrazione. Decorso il termine i  comuni  procedono  all'adozione
del PRG con la procedura dell'art. 37. Le osservazioni e le  proposte
eventualmente presentate dai comuni non hanno carattere vincolante. 
  3. Con riferimento ai contenuti dell'art. 23,  la  Comunita'  della
Vallagarina  e  il  comune  di  Rovereto  assicurano  coerenza  nella
definizione degli obiettivi e dei temi comuni. In ogni caso,  il  PRG
del comune di Rovereto definisce i contenuti previsti  dall'art.  23,
comma 2, lettera e), e lettera f), numeri 2) e 3),  con  riguardo  al
proprio territorio. Successivamente la Comunita' della Vallagarina  e
il comune di Rovereto procedono rispettivamente all'adozione del  PTC
e del PRG, secondo quanto previsto dalle procedure degli articoli  32
e 37. 
  4. Il PRG del comune di Trento e degli altri  comuni  compresi  nel
territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma  2,  lettera  a),
della legge provinciale n.  3  del  2006  e  il  PRG  del  comune  di
Rovereto, per i contenuti indicati nel comma 3, tengono luogo del PTC
e sono approvati con la procedura di formazione del PRG. 
  5. Per la  localizzazione  dei  servizi  e  delle  attrezzature  di
livello provinciale nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11,
comma 2, lettera a), della legge provinciale n.  3  del  2006  e  nel
territorio della Vallagarina, si applica  l'art.  32,  comma  8,  nel
rispetto delle procedure e dei termini individuati da  questo  comma,
anche ai fini dell'attivazione dell'intervento  sostitutivo  previsto
dall'art. 57 della legge regionale  n.  1  del  1993.  Il  comune  di
Trento, gli altri comuni del territorio di cui all'art. 11, comma  2,
lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006,  e  il  comune  di
Rovereto  provvedono  alla  localizzazione   di   detti   servizi   e
attrezzature tramite variante al PRG con la procedura prevista per  i
casi  di  cui  all'art.  39,  comma  2,   lettera   b),   quando   la
localizzazione di massima da parte della giunta  provinciale  colloca
tali servizi e attrezzature sui rispettivi territori comunali.  Entro
il termine di novanta giorni dalla localizzazione di massima da parte
della giunta provinciale dei servizi e delle attrezzature di  livello
provinciale, il comune adotta in via preliminare la variante  al  PRG
ed entro sessanta giorni dalla data di adozione  in  via  preliminare
della variante, procede alla sua adozione definitiva.