Art. 36
Disposizioni particolari per specifici territori
1. Il comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio
individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge
provinciale n. 3 del 2006, nei limiti e secondo quanto previsto dalla
convenzione prevista dal medesimo articolo, definiscono, per la
predisposizione dei rispettivi PRG, gli obiettivi e i temi comuni con
riferimento ai contenuti previsti dall'art. 23.
2. I singoli comuni del territorio individuato ai sensi dell'art.
11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006
predispongono una proposta di piano da trasmettere agli altri comuni
compresi nel territorio, che, entro i trenta giorni successivi al
ricevimento, possono presentare osservazioni e richieste di modifica
o integrazione. Decorso il termine i comuni procedono all'adozione
del PRG con la procedura dell'art. 37. Le osservazioni e le proposte
eventualmente presentate dai comuni non hanno carattere vincolante.
3. Con riferimento ai contenuti dell'art. 23, la Comunita' della
Vallagarina e il comune di Rovereto assicurano coerenza nella
definizione degli obiettivi e dei temi comuni. In ogni caso, il PRG
del comune di Rovereto definisce i contenuti previsti dall'art. 23,
comma 2, lettera e), e lettera f), numeri 2) e 3), con riguardo al
proprio territorio. Successivamente la Comunita' della Vallagarina e
il comune di Rovereto procedono rispettivamente all'adozione del PTC
e del PRG, secondo quanto previsto dalle procedure degli articoli 32
e 37.
4. Il PRG del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel
territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a),
della legge provinciale n. 3 del 2006 e il PRG del comune di
Rovereto, per i contenuti indicati nel comma 3, tengono luogo del PTC
e sono approvati con la procedura di formazione del PRG.
5. Per la localizzazione dei servizi e delle attrezzature di
livello provinciale nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11,
comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel
territorio della Vallagarina, si applica l'art. 32, comma 8, nel
rispetto delle procedure e dei termini individuati da questo comma,
anche ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto
dall'art. 57 della legge regionale n. 1 del 1993. Il comune di
Trento, gli altri comuni del territorio di cui all'art. 11, comma 2,
lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, e il comune di
Rovereto provvedono alla localizzazione di detti servizi e
attrezzature tramite variante al PRG con la procedura prevista per i
casi di cui all'art. 39, comma 2, lettera b), quando la
localizzazione di massima da parte della giunta provinciale colloca
tali servizi e attrezzature sui rispettivi territori comunali. Entro
il termine di novanta giorni dalla localizzazione di massima da parte
della giunta provinciale dei servizi e delle attrezzature di livello
provinciale, il comune adotta in via preliminare la variante al PRG
ed entro sessanta giorni dalla data di adozione in via preliminare
della variante, procede alla sua adozione definitiva.