Art. 57 
 
              Finanziamenti per insediamenti delle PMI 
                           e loro consorzi 
 
  1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di  data  29  luglio
2014 gia' finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della
Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e  nell'ambito
del Programma Attuativo Regionale del Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo
2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno
per complessivi 3 milioni di  euro,  limitatamente  allo  scorrimento
delle graduatorie  approvate  sulle  iniziative  dirette  a  favorire
ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui
all'art. 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera  della
Giunta  regionale  1  giugno  2011,  n.  1047  (POR  FESR  2007-2013.
Obiettivo competitivita' regionale e occupazione. Asse IV,  attivita'
4.1.a  «Supporto  allo  sviluppo  urbano».  Approvazione  del   bando
concernente  «Sostegno  alla  realizzazione  di  piani  integrati  di
sviluppo  urbano  sostenibile  (PISUS)»  e  dei  relativi  allegati),
ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  assegnate  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3,  all'art.  12  comma  1,
all'art. 13, comma 1, lettera c), e all'art. 16, comma 1, lettera  c,
punto 6, del bando approvato  con  delibera  della  Giunta  regionale
1047/2011. 
  3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono
concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE)
n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 
  4. L'assegnazione delle risorse di cui al  comma  1  e'  effettuata
sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), del Bando approvato con  delibera  della  Giunta
regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e  viene  calcolata
proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano
sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo. 
  5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di  data  29  luglio
2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del  Piano  di
Azione e Coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia per il  periodo
2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale  del  Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione  Friuli-Venezia
Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel  limite  massimo
di  200.000  euro  ciascuno  per  complessivi  2  milioni  di   euro,
limitatamente a uno degli interventi, purche' interamente  completati
entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui  alle
tipologie a) di cui all'art. 5 del Bando approvato con delibera della
Giunta regionale 1047/2011. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5 sono  attuati  in  applicazione
delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n.  14
(Disciplina organica dei  lavori  pubblici)  e  l'assegnazione  delle
risorse e' effettuata dalla Giunta regionale, entro  sei  mesi  dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 6,  tenuto  conto
dell'effettiva   realizzabilita'   entro   il   31   dicembre    2019
dell'intervento prescelto dal comune scorrendo la graduatoria di  cui
al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 5 i Comuni  presentano  domanda
di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 5 sono finanziati  nei  limiti
delle disponibilita' di cui al comma 2-bis e secondo le modalita'  di
cui al comma 2-ter dell'art. 24 della legge regionale 21 luglio 2008,
n. 7 (Legge comunitaria 2007). 
  9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di  data  29  luglio
2014 gia' finanziati nell'ambito del  Programma  Attuativo  Regionale
del Fondo per lo Sviluppo e  la  Coesione  (PAR  FSC)  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  per  il  periodo  2007-2013,  sono   altresi'
finanziati con le risorse gia' stanziate a valere sulla  Missione  n.
14 Sviluppo economico e competitivita' e sul Programma n. 5 (Politica
regionale unitaria per lo  sviluppo  economico  e  la  competitivita'
(solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio di  previsione  per  gli
anni 2016-2018 e  per  l'anno  2016  (capitolo  9657)  e  non  ancora
impegnate. 
  10. Le risorse di cui al comma 9  sono  assegnate  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, all'art.  12,  comma  1,
all'art. 13, comma 1, lettera c), e all'art. 16, comma 1, lettera c),
punto 6 del bando  approvato  con  delibera  della  Giunta  regionale
1047/2011. 
  11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma  9  e'  effettuata
prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della
ricognizione  di  cui   al   comma   medesimo   e   viene   calcolata
proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano
sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.