Art. 58 Modifica all'art. 3 della legge regionale 34/2015 1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), e' sostituito dal seguente: «6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 e' delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonche' provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG e' stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attivita' di gestione dei contributi, nonche' le modalita' di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.».