Art. 61 
 
               Modifiche alla legge regionale 50/1993 
 
  1. Alla legge regionale  25  giugno  1993,  n.  50  (Attuazione  di
progetti mirati di promozione economica nei territori montani),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole «e sportivo  della  pratica
dello sci» sono sostituite dalle seguenti: «e della pratica  sportiva
dello sci»; 
  b) la lettera a) del comma 4 dell'art. 5-bis  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e  gli
interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati  allo  sviluppo
turistico;»; 
    c) dopo la lettera j) del comma 4 dell'art. 5-bis e' inserita  la
seguente: 
      «j-bis) gestisce anche  indirettamente  strutture  ricettive  e
servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore
fruizione dei servizi;»; 
    d) alle lettere a) e f) del  comma  1  dell'art.  5-sexies  1  la
parola: «approvazione» e' sostituita dalla seguente: «adozione»; 
    e) la lettera n) del comma 1 dell'art. 5-sexies 1  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «n) l'adozione della proposta di politica tariffaria,  ai  fini
della successiva approvazione secondo  quanto  previsto  dall'art.  5
nonies, comma 2, lettera d), nonche' l'attuazione della stessa.»; 
    f) dopo il comma 1 dell'art. 5-sexies 2 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Direttore  generale,  per  specifiche  e  comprovate
ragioni  di  servizio,  puo'  delegare  per  un  periodo   di   tempo
determinato, con  atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  proprie
competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano  le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito  degli  uffici  a  essi
affidati.».