Art. 61 Modifiche alla legge regionale 50/1993 1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole «e sportivo della pratica dello sci» sono sostituite dalle seguenti: «e della pratica sportiva dello sci»; b) la lettera a) del comma 4 dell'art. 5-bis e' sostituita dalla seguente: «a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;»; c) dopo la lettera j) del comma 4 dell'art. 5-bis e' inserita la seguente: «j-bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;»; d) alle lettere a) e f) del comma 1 dell'art. 5-sexies 1 la parola: «approvazione» e' sostituita dalla seguente: «adozione»; e) la lettera n) del comma 1 dell'art. 5-sexies 1 e' sostituita dalla seguente: «n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 5 nonies, comma 2, lettera d), nonche' l'attuazione della stessa.»; f) dopo il comma 1 dell'art. 5-sexies 2 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, puo' delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.».