Art. 62 Modifiche alla legge regionale 3/2015 1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 dell'art. 62 e' inserito il seguente: «5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui puo' aderire anche l'Autorita' portuale di Trieste.». b) dopo il comma 5-bis dell'art. 62 sono inseriti i seguenti: «5-ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino. 5-quater. Alle modifiche di cui al comma 5-ter si applica l'art. 67.». c) dopo il comma 4 dell'art. 64 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattivita' di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel comune di Moggio Udinese e' consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale. 4-ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattivita' di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, e' consentito al consorzio costituito ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.».