Art. 63 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015 1. Dopo il comma 41 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), sono inseriti i seguenti: «41-bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attivita' di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in comune di Muggia, localita' Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprieta' di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), e dell'art. 4, commi 5 e 5-bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione. 41-ter. Al fine di garantire la continuita' e l'unitarieta' della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attivita' di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprieta' di EZIT in liquidazione, situate in comune di Muggia, localita' Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato lo schema della convenzione.».