Art. 63 
 
         Modifiche all'art. 2 della legge regionale 34/2015 
 
  1. Dopo il comma 41 dell'art. 2 della legge regionale  29  dicembre
2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), sono inseriti i seguenti: 
  «41-bis.  L'elaborazione  dell'analisi  di  rischio,  comprese   le
attivita' di progettazione a essa propedeutiche, relative  alle  aree
situate in comune di Muggia, localita' Valle delle  Noghere  e  Valle
del Rio Ospo di proprieta' di EZIT in liquidazione, nell'ambito della
riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale  (SIN)  di
Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano
dal finanziamento concesso a EZIT con  il  decreto  n.  1202  del  23
giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio  2007
e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione  centrale
ambiente e lavori pubblici, ai  sensi  del  decreto  ministeriale  18
settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante «Programma  nazionale  di
bonifica e ripristino ambientale»), e dell'art. 4, commi 5  e  5-bis,
della legge  regionale  21  luglio  2004,  n.  19  (Assestamento  del
bilancio 2004), che sono restituite  dal  Commissario  liquidatore  a
seguito della rendicontazione. 
  41-ter. Al fine di garantire la continuita' e  l'unitarieta'  della
riqualificazione  ambientale  del   SIN   di   Trieste,   nell'ambito
dell'esercizio delle competenze  di  cui  al  comma  41,  la  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a stipulare convenzioni
a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio  comprese
le attivita' di progettazione  a  essa  propedeutiche,  con  soggetti
privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprieta'  di
EZIT in liquidazione, situate in comune di  Muggia,  localita'  Valle
delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con  deliberazione  della  Giunta
regionale e' approvato lo schema della convenzione.».