Art. 64 
 
         Modifiche all'art. 3 della legge regionale 34/2015 
 
  1. All'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34  (Legge
di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti: 
  «16. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio  per  lo  sviluppo  industriale  del  Friuli  Centrale   un
contributo straordinario per i lavori di realizzazione  di  un  nuovo
scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a  disposizione
degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. 
  17. Il contributo di cui al comma 16 e' concesso nel rispetto delle
disposizioni generali di cui al Regolamento (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187
del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di  cui  all'art.
56 del medesimo regolamento. 
  18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla  Direzione
centrale  infrastrutture,  mobilita',  pianificazione   territoriale,
lavori pubblici, edilizia,  domanda  di  concessione  del  contributo
corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di  un
cronoprogramma delle  fasi  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei
lavori. 
  19. Il decreto di concessione determina le modalita' e i termini di
rendicontazione della spesa.»; 
    b) i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.