Art. 64 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 34/2015 1. All'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti: «16. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. 17. Il contributo di cui al comma 16 e' concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187 del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di cui all'art. 56 del medesimo regolamento. 18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 19. Il decreto di concessione determina le modalita' e i termini di rendicontazione della spesa.»; b) i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.