Art. 65 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 25/2002 1. All'art. 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5-nonies dopo le parole: «EZIT medesimo.» sono inserite le seguenti: «Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite e' autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'art. 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere.»; b) dopo il comma 5-nonies sono inseriti i seguenti: «5-nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attivita' da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione. 5-nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.»; c) al comma 5-duodecies dopo le parole «bilancio finale di liquidazione.» sono inserite le seguenti: «La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attivita' produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilita', lavori pubblici e ambiente.»; d) il comma 5-undecies e' abrogato.