Art. 66 Modifica all'art. 6 della legge regionale 27/2014 e disposizioni transitorie 1. Al comma 46 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «Per le finalita' di cui al comma 44» sono inserite le seguenti: «, anche a sollievo degli oneri pregressi,». 2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 46, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.