Art. 69 
 
                Attuazione delle funzioni in materia 
                       di cooperazione sociale 
 
  1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla
Province in materia di cooperazione sociale, i  procedimenti  di  cui
agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre  2006,  n.  20
(Norme in materia di cooperazione sociale), non  conclusi  alla  data
dell'1 luglio 2016,  proseguono  in  capo  alla  Regione  stessa  nel
rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province. 
  2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di  cui  al
comma 1, le risorse  finanziarie  da  trasferire  alle  Province  per
l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 della  legge  regionale
20/2006,  per  l'anno  2016,  sono  ripartite,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente   legge,   nelle   medesime
proporzioni applicate per tale finalita' nell'esercizio 2015.