Art. 70 
 
                   Devoluzione a favore di scuole 
                      nel comune di Premariacco 
 
  1. Le economie contributive derivanti  dalle  attivita'  realizzate
dal comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai  sensi
dell'art. 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto  2007,  n.  22
(Assestamento del bilancio 2007), sono destinate  alla  realizzazione
dei lavori di «Primo adeguamento sismico della scuola  primaria»  del
comune di Premariacco. 
  2. Il comune di Premariacco, entro trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell'art.  4,  comma
17, della legge regionale 22/2007, al  Servizio  disciplina  gestione
rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia
le attivita' di cui all'art.  4,  comma  16,  della  legge  regionale
22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o  responsabile
del servizio, che attesti che l'attivita' per la quale il  contributo
e' stato devoluto e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni
normative che disciplinano la materia con l'indicazione  delle  spese
sostenute e delle economie conseguite. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1  il  comune  di  Premariacco,
entro  trenta  giorni   dalla   conclusione   del   procedimento   di
rendicontazione di cui al comma  2,  presenta  al  Servizio  edilizia
scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture  e
territorio,  istanza  di   utilizzo   delle   economie   contributive
conseguite corredata  della  relazione  illustrativa  dei  lavori  di
«Primo adeguamento  sismico  della  scuola  primaria»  in  comune  di
Premariacco e dei  relativi  cronoprogramma  e  quadro  economico  di
spesa.