Art. 51 
 
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee  tramite  pozzo  per
                      uso diverso dal domestico 
 
  1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per  l'utilizzo
di acque sotterranee,  ove  necessario,  assorbe  la  specifica  fase
inerente la ricerca  prevista  dall'art.  95  e  seguenti  del  regio
decreto n. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione  alla
ricerca e' presentata, contestualmente alla domanda  di  concessione,
con le modalita' e secondo le specifiche  riportate  nell'allegato  D
parte III. 
  2. Il settore competente, espletati gli  adempimenti  di  cui  agli
articoli 43, 44, 45, 46, 48 rilascia al richiedente o  al  proponente
della  domanda  ritenuta  preferibile   in   caso   di   concorrenza,
l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta  giorni
e  centoventi  giorni  a  far  data  dell'avvio   del   procedimento,
rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni. 
  3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce: 
    a)  le  modalita'  di   esecuzione   degli   eventuali   indagini
preliminari alla perforazione definitiva del pozzo; 
    b)  le  modalita'  di  realizzazione   della   perforazione   con
particolare riferimento alla  profondita'  massima  raggiungibile  ed
alla falda captabile; 
    c) l'obbligo di comunicare  al  settore  competente  la  data  di
inizio e conclusione dei lavori fornendo altresi' l'indicazione della
ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori; 
    d) il termine da osservarsi per la conclusione  dei  lavori,  che
non puo' essere superiore a un anno, con possibilita' di proroga  per
ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata; 
    e)  le  cautele  da  adottarsi  per  prevenire  effetti  negativi
sull'equilibrio idrogeologico; 
    f) le cautele da adottarsi per prevenire  possibili  inquinamenti
delle falde, anche derivanti dalla messa  in  comunicazione  di  piu'
falde diverse; 
    g) l'eventuale obbligo di installazione  di  piezometri  o  altre
apparecchiature idonee  a  rilevare  il  livello  della  falda  ed  a
consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione; 
    h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione
di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e  dei  volumi
di acqua derivati e restituiti  e  alla  trasmissione  dei  risultati
delle misurazioni, resi in conformita' a quanto previsto dal d.p.g.r.
51/R/2015. 
  4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata  di
un anno, rinnovabile una o piu' volte per periodi di sei mesi, e puo'
essere revocato in  qualsiasi  momento  con  provvedimento  motivato,
qualora l'area di ricerca sia interessata  da  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa. 
  5. Nel termine di trenta giorni dalla  conclusione  dei  lavori  di
perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta  giorni,  il
richiedente trasmette al settore  competente  una  relazione  tecnica
completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico  abilitato,  che
contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione e'
corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e  di
conformita' delle opere eseguite al progetto. Il  settore  competente
redige la relazione finale di istruttoria ai sensi  dell'art.  49,  e
conclude il procedimento per il rilascio della concessione  ai  sensi
del Capo II. 
  6. In caso di inerzia o ritardo  da  parte  del  richiedente  nella
presentazione della documentazione di cui  al  comma  5,  il  settore
competente, previa  diffida  ad  adempiere,  assegna  al  richiedente
medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione
della  documentazione.   Decorso   inutilmente   tale   termine,   la
concessione s'intende ritirata ed il settore  competente  applica  la
sanzione di cui all'art.  85,  comma  2,  lettera  h)  disponendo  il
ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente. 
  7. I termini  del  procedimento  di  concessione  sono  sospesi  al
rilascio   dell'autorizzazione   alla   ricerca   e   ripresi    alla
presentazione, da parte del richiedente, della relazione  sui  lavori
di perforazione. 
  8. Il parere dell'Autorita' di bacino non e' richiesto nei casi  in
cui l'autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio  di
concessione per l'utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche  e
la disciplina di cui al presente articolo.