Art. 52 Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano 1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano e' concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilita' del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneita' all'uso potabile, reso dalla competente Autorita' sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001. 2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.