Art. 52 
 
       Disposizioni particolari per il rilascio di concessione 
                 di acque destinate al consumo umano 
 
  1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano e'  concessa
nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa  vigente.
A tal fine il disciplinare di concessione indica  la  responsabilita'
del  concessionario  al  rispetto  di  tali  norme,  con  particolare
riferimento al giudizio di idoneita'  all'uso  potabile,  reso  dalla
competente Autorita' sanitaria ai sensi  del  decreto  legislativo n.
31/2001. 
  2. Nel disciplinare di  concessione  sono  contenute  le  eventuali
prescrizioni poste a carico del  concessionario  per  la  tutela  del
punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle  aree
di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.