Art. 23 
 
Adempimenti  a  carico  del  titolare  dello   studio   professionale
  (articolo 25 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Il titolare dello studio professionale e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente  al  comune,  attraverso  l'utilizzo   di   modalita'
telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009: 
    a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al
fine  del  conseguimento  dell'autorizzazione  o  della  segnalazione
certificata di inizio attivita'; 
    b) la temporanea  sospensione  dell'attivita'  dello  studio  per
periodi superiori ai sei mesi; 
    c) la definitiva cessazione dell'attivita'. 
  2. Il titolare dello  studio  professionale  e'  inoltre  tenuto  a
curare  l'organizzazione  tecnico-sanitaria  dello  studio  sotto  il
profilo igienico ed organizzativo. 
  3. Gli studi professionali associati, oltre a  quanto  previsto  ai
commi 1 e 2, comunicano tempestivamente  al  comune  ogni  variazione
intervenuta nella composizione dell'associazione.