Art. 23 Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale (articolo 25 della legge regionale n. 51/2009) 1. Il titolare dello studio professionale e' tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l'utilizzo di modalita' telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009: a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attivita'; b) la temporanea sospensione dell'attivita' dello studio per periodi superiori ai sei mesi; c) la definitiva cessazione dell'attivita'. 2. Il titolare dello studio professionale e' inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo. 3. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.