Art. 64 
 
                              Residence 
 
  1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette
unita' abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata,  corredata  e
dotata di servizi igienici e  di  cucina,  gestite  unitariamente  in
forma  imprenditoriale  per  fornire  alloggio   e   servizi,   anche
centralizzati. 
  2. Le unita' abitative devono possedere: 
    a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti  per  le
case di civile abitazione; 
    b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrita' degli  edifici
e degli impianti negli stessi installati  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    c) i requisiti previsti nel regolamento. 
  3. Le unita' abitative devono essere ubicate  in  stabili  a  corpo
unico o a piu' corpi. 
  4.  I  residence  possono  somministrare   bevande   alle   persone
alloggiate e ai loro ospiti.