Art. 64 Residence 1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unita' abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. 2. Le unita' abitative devono possedere: a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrita' degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente; c) i requisiti previsti nel regolamento. 3. Le unita' abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a piu' corpi. 4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.