Art. 66 Esercizio dell'attivita' di residence 1. L'esercizio dell'attivita' di residence e' soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33, commi 1, 2 e 3, dall'art. 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia. 3. La SCIA puo' ricomprendere anche l'attivita' di somministrazione di bevande. 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4. 5. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni.