Art. 66 
 
                Esercizio dell'attivita' di residence 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di residence e' soggetto  a  SCIA  da
presentare, esclusivamente in via telematica,  allo  SUAP  competente
per territorio. 
  2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33,
commi 1, 2 e 3, dall'art. 64 e dal regolamento e  il  rispetto  della
disciplina  vigente  in  materia  di  sicurezza,  igiene  e  sanita',
urbanistica e edilizia. 
  3. La SCIA puo' ricomprendere anche l'attivita' di somministrazione
di bevande. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4. 
  5.  E'  consentita  la  sistemazione   temporanea   di   un   letto
supplementare per l'alloggio di  bambini  di  eta'  non  superiore  a
dodici anni.