Art. 67 Subingresso 1. Il trasferimento della titolarita' o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarita' del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita'. 2. Il subingresso e' soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio. 3. Il subentrante dichiara: a) il trasferimento; b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3. 4. La comunicazione di subingresso e' effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attivita' e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarita' o della gestione dell'attivita'; b) entro un anno dalla morte del titolare.