Art. 40 Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (art. 24 della l.r. 3/1994) 1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e puo' essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani. 4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'art. 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia degli stessi non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione; d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nei confronti della regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione(in alternativa produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell'elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalita' di utilizzazione dell'area. Eventuali variazioni nel corso di validita' dell'autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l'approvazione; f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso di validita'; g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefi le, dove e' individuato il perimetro dell'area addestramento cani. 5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione e' necessario produrre tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g). 6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni. 8. L'autorizzazione e' rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati. 9. Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico venatoria il titolare dell'azienda agrituristico venatoria stessa e' tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalita' di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale. 10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalita' ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo. 11. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attivita' all'interno dell'area addestramento cani e' comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa. 12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell'area addestramento cani. 13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.