Art. 40 
 
Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento,  l'allenamento
  e le gare per cani (art. 24 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree
per l'addestramento, l'allenamento e le gare per  cani  nel  rispetto
del piano faunistico venatorio. 
  2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico
venatorio regionale e puo' essere rinnovata. 
  3. La competente struttura  della  Giunta  regionale  con  apposito
avviso definisce i tempi e le modalita' per  la  presentazione  delle
istanze   di   nuova   istituzione   o   rinnovo   delle   aree   per
l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani. 
  4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree  per
l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'art.  24
della l.r. 3/1994 deve essere presentata  alla  competente  struttura
della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti: 
    a) mappa catastale dei terreni che  si  intendono  vincolare  con
elenco  particellare  che  rechi  indicazione,   per   ogni   singola
particella,   dell'estensione,   della   qualita'   colturale,    del
proprietario e del conduttore salvo che le  stesse  informazioni  non
siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; 
    b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei
terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia  degli  stessi  non
siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; 
    c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori
dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta
la durata dell'autorizzazione; 
    d) atti  da  cui  risulta  da  parte  di  tutti  gli  interessati
l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente  delegato
a rappresentare l'area per l'addestramento, l'allenamento e  le  gare
per cani nei confronti della regione;  in  tale  atto  devono  essere
determinati i poteri  ad  esso  assegnati  e  le  norme  per  la  sua
sostituzione(in alternativa produrre una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000); 
    e)  proposta  di  regolamento   di   gestione   con   indicazione
dell'elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti  alla  fauna
autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere,  tempi
e modalita' di  utilizzazione  dell'area.  Eventuali  variazioni  nel
corso di validita' dell'autorizzazione devono essere comunicate  alla
regione per l'approvazione; 
    f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso
di validita'; 
    g) cartografia digitale georeferenziata in  formato  shapefi  le,
dove e' individuato il perimetro dell'area addestramento cani. 
  5.  Per  le  aree  addestramento  cani  di  nuova  istituzione   e'
necessario produrre tutta la documentazione di cui alle lettere da a)
a g). 
  6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione  in  corso  di
validita' al momento della presentazione  dell'istanza,  in  cui  non
siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari
e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c),  d)
e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000,  in  cui  il
richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 
  7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione  in  corso  di
validita' al momento della presentazione dell'istanza  in  cui  siano
previste variazioni nell'assetto territoriale, la  documentazione  di
cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie
oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione  sostitutiva
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui
il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni. 
  8. L'autorizzazione e' rilasciata prioritariamente  a  associazioni
venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui
alla l.r.  45/2007  e  gli  altri  imprenditori  agricoli  singoli  o
associati. 
  9. Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico venatoria il
titolare  dell'azienda  agrituristico  venatoria  stessa  e'   tenuto
comunque alla presentazione della domanda di  autorizzazione  in  cui
specificare tempi e modalita'  di  esercizio,  corredata  dalla  sola
planimetria catastale. 
  10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalita'
ed  i  tempi  relativi  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per   lo
svolgimento di gare cinofile e prove  cinotecniche  temporanee  senza
sparo. 
  11. In caso di scadenza del piano  faunistico  venatorio  regionale
durante la  stagione  venatoria,  l'attivita'  all'interno  dell'area
addestramento cani  e'  comunque  garantita  fino  al  termine  della
stagione venatoria stessa. 
  12. Tutti gli oneri derivanti, compresa  la  tabellazione,  sono  a
carico del titolare dell'area addestramento cani. 
  13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non  sono
ammesse  variazioni  dei  confini,  salvo  il  caso   di   revoca   o
trasformazioni.