Art. 41 
 
        Esercizio dell'attivita' (art. 24 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree  per  l'addestramento,
l'allenamento e le gare  dei  cani  con  abbattimento  devono  essere
annotate  in  un  apposito  registro  tenuto  a  disposizione   della
competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i
registri  possono  essere  anche  di  tipo  digitale  e   predisposti
attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di   teleprenotazione   e/o   di
applicazioni  mobili  contenenti  le  informazioni   previste   dalla
normativa. 
  2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani
con  abbattimento  ricadenti  all'interno  di  aziende  agrituristico
venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate. 
  3. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
con abbattimento durante la stagione venatoria,  l'abbattimento  puo'
essere esercitato solo su fauna d'allevamento  di  cui  all'art.  24,
comma 7-bis della  l.r.  3/1994,  appositamente  immessa,  e  su  una
superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica  in
occasione di prove cinofile  regionali,  nazionali  e  internazionali
promosse  dalle  associazioni  venatorie   riconosciute   a   livello
nazionale e dall'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI). 
  4. Nel caso di attivita' svolta con  uso  di  cani  da  tana  o  da
traccia  queste  devono  essere  svolte  su  percorsi   appositamente
predisposti, con l'uso  di  specie  selvatiche  d'allevamento  o  con
traccia artificiale e secondo le indicazioni dell'ENCI. 
  5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate  a  discrezione
del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da  allevamenti
e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano,  starna,
pernice rossa e anatra germanata. La lepre puo' essere  immessa  solo
in  strutture   recintate.   Il   cinghiale   puo'   essere   immesso
esclusivamente  in  strutture   recintate   poste   entro   le   aree
addestramento cani, le aziende faunistiche, le aziende  agrituristico
venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto  di  immissione  dal
piano faunistico venatorio  regionale.  Nel  caso  di  immissioni  di
cinghiali in recinti di addestramento, la  superficie  recintata  non
puo' essere inferiore ai 10  ettari;  solo  per  l'addestramento  dei
cuccioli di eta' non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola
taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore  a
10 ettari secondo le indicazioni dell'ENCI. 
  6. Le recinzioni per l'immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e
le recinzioni per l'immissione  di  altri  ungulati  in  recinti  non
devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi.  La  fuga  di
animali derivante da incuria  o  inadeguatezza  delle  recinzioni  e'
considerata immissione di fauna non autorizzata. 
  7. Per l'abbattimento dei cinghiali immessi in  aree  recintate  si
possono utilizzare cani. 
  8. Delle operazioni di immissione e  di  abbattimento  deve  essere
tenuta nota nel registro di cui al comma 1. 
  9. L'addestramento e  l'allenamento  dei  cani  senza  abbattimento
viene autorizzato dal titolare con permesso  giornaliero,  mensile  o
stagionale senza necessita' di annotazione sul registro. 
  10. Entro il 30 aprile  di  ogni  anno  deve  essere  inviato  alla
struttura competente  della  Giunta  regionale  il  consuntivo  delle
immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l'attestazione
del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.