Art. 41 Esercizio dell'attivita' (art. 24 della l.r. 3/1994) 1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa. 2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristico venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate. 3. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento durante la stagione venatoria, l'abbattimento puo' essere esercitato solo su fauna d'allevamento di cui all'art. 24, comma 7-bis della l.r. 3/1994, appositamente immessa, e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI). 4. Nel caso di attivita' svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l'uso di specie selvatiche d'allevamento o con traccia artificiale e secondo le indicazioni dell'ENCI. 5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre puo' essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale puo' essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende faunistiche, le aziende agrituristico venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale. Nel caso di immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non puo' essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di eta' non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell'ENCI. 6. Le recinzioni per l'immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l'immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni e' considerata immissione di fauna non autorizzata. 7. Per l'abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani. 8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1. 9. L'addestramento e l'allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro. 10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l'attestazione del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.