Art. 42 
 
            Esercizio del controllo e vigilanza venatoria 
                     (art. 24 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La struttura  competente  della  Giunta  regionale  provvede  al
controllo   sull'attivita'   delle    aree    per    l'addestramento,
l'allenamento e le gare per cani. 
  2.  Nelle  aree  addestramento  cani  la  vigilanza  venatoria   e'
effettuata da una guardia di cui all'art.  51  della  l.r.  3/1994  a
disposizione dell'area o dal titolare della  stessa  in  possesso  di
decreto di guardia giurata volontaria.