Art. 42 Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (art. 24 della l.r. 3/1994) 1. La struttura competente della Giunta regionale provvede al controllo sull'attivita' delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani. 2. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria e' effettuata da una guardia di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.