Art. 32 
 
            Sezioni elettorali in ospedali e case di cura 
                      con almeno duecento letti 
 
  1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti e'
istituita per ogni cinquecento letti o  frazione  di  cinquecento  un
ufficio elettorale di sezione. 
  2.  Gli  elettori  che  esercitano  il  loro  voto  nelle   sezioni
ospedaliere sono iscritti  nelle  liste  di  sezione  all'atto  della
votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni  ospedaliere
possono altresi' essere assegnati, in sede  di  revisione  semestrale
delle liste, gli elettori facenti parte del personale  di  assistenza
dell'istituto, che ne facciano domanda. 
  3. Per la raccolta del voto dei ricoverati, che  a  giudizio  della
direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 33.