Art. 32 Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti 1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti e' istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento un ufficio elettorale di sezione. 2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono altresi' essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto, che ne facciano domanda. 3. Per la raccolta del voto dei ricoverati, che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33.