Art. 34 
 
        Ufficio elettorale di sezione distaccato in ospedali 
            e case di cura con meno di cento posti letto 
 
  1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento  posti  letto,
il  presidente  dell'ufficio  elettorale   di   sezione   nella   cui
circoscrizione sono  posti,  fissa,  all'atto  dell'insediamento  del
seggio, sentita la direzione sanitaria, le  ore  in  cui  nei  luoghi
stessi gli elettori ricoverati  potranno  esercitare  il  diritto  di
voto. 
  2. Nelle ore fissate,  il  presidente  dell'ufficio  elettorale  di
sezione si reca negli ospedali e nei luoghi di cura e,  assistito  da
uno degli scrutatori del seggio, designato a sorte, e dal segretario,
nonche' alla presenza dei  rappresentanti  di  lista,  qualora  siano
stati designati e ne facciano  richiesta,  raccoglie  il  voto  degli
elettori ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in  cabina
mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la liberta' e  la  segretezza
del voto. 
  3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota,  all'atto  della
votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare alle
liste elettorali di sezione. 
  4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in  un
plico e sono immediatamente portate all'ufficio elettorale di sezione
e immesse nell'urna destinata a ricevere  le  schede  votate,  previo
riscontro del loro numero con quello degli elettori  che  sono  stati
iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 3.