Art. 31 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2004 
 
  1. Al comma 5-bis dell'art. 1  della  legge  regionale  20  gennaio
2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole: «anche alle Unioni  di
comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo circondario imolese,  di
cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004,  n.  6  (Riforma
del sistema amministrativo  regionale  e  locale.  Unione  europea  e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse  in
una Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  Unioni
di comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite «Unioni di
comuni montani», ivi compreso il Nuovo circondario  imolese,  di  cui
all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n.  6  (Riforma  del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'Universita').».