Art. 31 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2004 1. Al comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole: «anche alle Unioni di comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo circondario imolese, di cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «alle Unioni di comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite «Unioni di comuni montani», ivi compreso il Nuovo circondario imolese, di cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita').».