Art. 29 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. ESTAR mette a disposizione degli  enti  del  servizio  sanitario
regionale la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, entro  sei  mesi
dalla entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. ESTAR formula la proposta di cui all'art.  23  entro  nove  mesi
dalla entrata in vigore del presente regolamento. 
  3.  Gli  enti   del   servizio   sanitario   regionale   provvedono
all'iscrizione di cui all'art.  10  entro  sei  mesi  dalla  messa  a
disposizione della piattaforma di cui al comma 1. 
  4. Sino alla istituzione formale dell'elenco, le nomine dei collegi
avvengono secondo le procedure disciplinate nel  regolamento  di  cui
all'art. 133 della legge regionale n. 40/2005. 
  5. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara
i cui bandi siano stati  pubblicati,  o  i  cui  inviti  siano  stati
inviati, dopo la sua entrata in vigore. 
  6. Tutti i rapporti sorti in vigenza  del  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale  21  gennaio  2014,  n.  3/R  (Regolamento  di
attuazione dell'art.  101,  comma  1-ter  della  legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale) in
materia  di  attivita'  contrattuale  degli  enti   per   i   servizi
tecnico-amministrativi di area vasta quali  centrali  di  committenza
del servizio sanitario regionale. Modifiche  al  d.p.g.r.  45/R/2008)
conservano la propria efficacia. 
  7. Le nomine a RUP, RES e DEC effettuate in  vigenza  del  d.p.g.r.
3/R/2014 conservano la  propria  efficacia  fino  alla  scadenza  dei
contratti cui si riferiscono.