Art. 29 Norme transitorie 1. ESTAR mette a disposizione degli enti del servizio sanitario regionale la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. 2. ESTAR formula la proposta di cui all'art. 23 entro nove mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono all'iscrizione di cui all'art. 10 entro sei mesi dalla messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 1. 4. Sino alla istituzione formale dell'elenco, le nomine dei collegi avvengono secondo le procedure disciplinate nel regolamento di cui all'art. 133 della legge regionale n. 40/2005. 5. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati, o i cui inviti siano stati inviati, dopo la sua entrata in vigore. 6. Tutti i rapporti sorti in vigenza del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R (Regolamento di attuazione dell'art. 101, comma 1-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attivita' contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del servizio sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008) conservano la propria efficacia. 7. Le nomine a RUP, RES e DEC effettuate in vigenza del d.p.g.r. 3/R/2014 conservano la propria efficacia fino alla scadenza dei contratti cui si riferiscono.