Art. 52
Entita' del finanziamento
1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di bonifica
da amianto e' riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla
base dei costi medi vigenti nel settore.
2. Ogni soggetto di cui all'art. 50, comma 1 puo' presentare anche
piu' richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture
diverse.