Art. 49 Impianti stradali di distribuzione carburanti 1. L'attivita' inerente all'installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale economia. 2. Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti puo' essere esercitata: a) l'attivita' di vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella riservata agli impianti di distribuzione di carburanti di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, e successive modifiche; b) l'attivita' di vendita al dettaglio di altri prodotti non ricompresi nella tabella di cui alla lettera a), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e previa segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) al comune competente per territorio o previa autorizzazione, laddove prevista, e comunque su una superficie di vendita non prevalente in rapporto alla superficie complessiva delle attivita' di cui alle lettere a), c), d) ed e). c) l'attivita' di vendita di stampa quotidiana e periodica ai sensi dell'art. 19; d) l'attivita' di rivendita di tabacchi nel rispetto della normativa vigente in materia; e) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizi pubblici. 3. Gli impianti di distribuzione carburanti possono inoltre offrire servizi integrativi ai veicoli, quali, a titolo esemplificativo, servizio di officina, gommista, lubrificazione e lavaggio, purche' siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, e le specifiche disposizioni di settore.