Art. 49 
 
            Impianti stradali di distribuzione carburanti 
 
  1.  L'attivita'  inerente  all'installazione  e  all'esercizio   di
impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi  quelli  siti
su autostrade e superstrade, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata
dal  direttore/dalla  direttrice   della   Ripartizione   provinciale
economia. 
  2. Presso gli impianti stradali di  distribuzione  carburanti  puo'
essere esercitata: 
    a) l'attivita' di vendita al dettaglio dei prodotti di  cui  alla
tabella riservata agli impianti di distribuzione di carburanti di cui
al decreto ministeriale 17  settembre  1996,  n.  561,  e  successive
modifiche; 
    b) l'attivita' di vendita al  dettaglio  di  altri  prodotti  non
ricompresi nella tabella di cui alla lettera a), nel  rispetto  delle
disposizioni di cui  all'articolo  4,  commi  1,  2  e  3,  e  previa
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)  al   comune
competente per territorio o previa autorizzazione, laddove  prevista,
e comunque su una superficie di vendita non  prevalente  in  rapporto
alla superficie complessiva delle attivita' di cui alle  lettere  a),
c), d) ed e). 
    c) l'attivita' di vendita di stampa  quotidiana  e  periodica  ai
sensi dell'art. 19; 
    d) l'attivita'  di  rivendita  di  tabacchi  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia; 
    e) l'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nel
rispetto della normativa vigente in materia di esercizi pubblici. 
  3. Gli impianti di distribuzione carburanti possono inoltre offrire
servizi integrativi ai  veicoli,  quali,  a  titolo  esemplificativo,
servizio di officina, gommista, lubrificazione  e  lavaggio,  purche'
siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, e
le specifiche disposizioni di settore.