Art. 50 
 
     Rifornimento self-service di metano per autotrazione e GPL 
 
  1. Fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e
nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di  metano
per autotrazione, il rifornimento in modalita' self-service anche  al
di  fuori  dell'orario  di  lavoro  delle  stazioni  di  servizio  e'
consentito  conformemente  a  quanto  stabilito  con  regolamento  di
esecuzione alla presente legge. 
  2. Fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e
nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di GPL, il
rifornimento di GPL in  modalita'  self-service  anche  al  di  fuori
dell'orario di apertura dell'impianto di distribuzione e'  consentito
nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al decreto  del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,  n.  340,  e  successive
modifiche.