Art. 53 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si intendono accolte  se
entro  novanta  giorni   dalla   data   di   ricevimento   da   parte
dell'autorita' competente non  viene  adottato  il  provvedimento  di
diniego. Il direttore/La direttrice  della  Ripartizione  provinciale
economia puo' annullare l'assenso illegittimamente  formatosi,  salvo
che l'interessato/l'interessata provveda a sanare  i  vizi  entro  il
termine   fissato.   Il   termine   e'   sospeso   in   pendenza   di
regolarizzazione o integrazione della domanda. Nel  caso  in  cui  la
regolarizzazione o integrazione non avvengano nel termine  assegnato,
l'amministrazione procede all'archiviazione dell'istanza. 
  2. I rivenditori all'ingrosso che forniscono carburante  a  imprese
con sede operativa in Alto Adige munite di recipienti mobili, nonche'
a impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono tenuti  a
comunicare  annualmente,  in  forma   digitale,   all'Amministrazione
provinciale l'elenco dei  beneficiari  e  la  quantita'  di  prodotto
fornita. La Provincia autonoma di Bolzano ha facolta'  di  richiedere
ai titolari  dei  distributori  di  carburante  informazioni  e  dati
relativamente  ai  quantitativi  di  carburante   erogato   nell'anno
precedente.