Art. 53 Disposizioni varie 1. Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si intendono accolte se entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'autorita' competente non viene adottato il provvedimento di diniego. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale economia puo' annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato/l'interessata provveda a sanare i vizi entro il termine fissato. Il termine e' sospeso in pendenza di regolarizzazione o integrazione della domanda. Nel caso in cui la regolarizzazione o integrazione non avvengano nel termine assegnato, l'amministrazione procede all'archiviazione dell'istanza. 2. I rivenditori all'ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in Alto Adige munite di recipienti mobili, nonche' a impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono tenuti a comunicare annualmente, in forma digitale, all'Amministrazione provinciale l'elenco dei beneficiari e la quantita' di prodotto fornita. La Provincia autonoma di Bolzano ha facolta' di richiedere ai titolari dei distributori di carburante informazioni e dati relativamente ai quantitativi di carburante erogato nell'anno precedente.