Art. 57 Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015 1. L'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Controllo trimestrale della gestione). - 1. Il direttore generale e' responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992. 2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore generale valuta, con periodicita' almeno trimestrale l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget. 3. Il direttore generale approva e trasmette con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute i report trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre. 4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine del progressivo controllo sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e produce trimestralmente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' un rapporto complessivo del Servizio sanitario regionale, anche in relazione agli investimenti. 5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso, il primo, il secondo e il terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.».