Art. 41 
 
              Sostegno alla capitalizzazione delle PMI 
 
  1. Al fine di rafforzare il tessuto  produttivo  regionale  tramite
una maggiore capitalizzazione delle PMI, l'amministrazione  regionale
puo' prevedere agevolazioni sotto forma di credito  di  imposta  alle
PMI che patrimonializzano l'impresa tramite un aumento di capitale. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione,  ai  sensi
dell'art. 1 del  decreto  legislativo  n.  129/2014,  puo'  prevedere
agevolazioni  di  natura  fiscale  quali  riduzione  di  aliquote   o
deduzione dalle basi imponibili con  riferimento  a  tributi  il  cui
gettito e' integralmente attribuito alla regione. 
  3. La fruizione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 non  e'
cumulabile. 
  4. La regione, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
129/2014, individua annualmente, in sede di approvazione della  legge
di stabilita', le risorse necessarie per finanziare  le  agevolazioni
di cui ai commi 1 e 2.