Art. 75 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 45/1989 1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e' sostituito dal seguente: «6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.». 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 45/1989 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonche' dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneita' al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio e' reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge. 6-ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).». 3. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 45/1989 e' abrogato.