Art. 76 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 45/1989 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 45/1989 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge.».