Art. 77 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e' in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entita' soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non e' obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.».