Art. 90.
                            O g g e t t o
    1.   Le   disposizioni  della  presente  sezione,  in  attuazione
dell'Art.  30,  comma  1,  lettera  o) della legge di organizzazione,
disciplinano  le  procedure  di autocertificazione e di presentazione
dei  documenti  di  cui  al  decreto  del presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.