Art. 91.
     Copie autentiche e modalita' alternative all'autenticazione
    1.  L'autenticazione  delle  copie  degli atti e dei documenti e'
fatta,  con le modalita' di cui all'Art. 18, comma 2, del decreto del
presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  dal dirigente che lo ha
adottato  o  presso  il  quale e' depositato l'originale ovvero da un
funzionario  da  questi  delegato.  Per  le copie delle deliberazioni
della  giunta l'autenticazione e' fatta dal segretario della giunta o
da un suo delegato.
    2.  Nei  casi in cui l'interessato debba produrre nel corso di un
procedimento  copia  autentica  di  un documento, l'autenticazione e'
fatta  dal responsabile del procedimento su esibizione dell'originale
e  senza  l'obbligo  di depositare quest'ultimo. In tal caso la copia
autentica puo' essere utilizzata solo per il procedimento in corso.
    3.  L'interessato puo', inoltre, con la dichiarazione sostitutiva
di  atto  di notorieta' di cui all'Art. 47 del decreto del presidente
della Repubblica n. 445/2000, dichiarare che la copia di un atto o di
un  documento  conservato  dall'amministrazione  regionale o da altra
pubblica  amministrazione  la  copia  di  una pubblicazione ovvero la
copia  di  titoli  di  studio  o di servizio o la copia dei documenti
fiscali  che  devono essere obbligatoriamente conservati dai privati,
sono conformi all'originale.