Art. 91. Copie autentiche e modalita' alternative all'autenticazione 1. L'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti e' fatta, con le modalita' di cui all'Art. 18, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000, dal dirigente che lo ha adottato o presso il quale e' depositato l'originale ovvero da un funzionario da questi delegato. Per le copie delle deliberazioni della giunta l'autenticazione e' fatta dal segretario della giunta o da un suo delegato. 2. Nei casi in cui l'interessato debba produrre nel corso di un procedimento copia autentica di un documento, l'autenticazione e' fatta dal responsabile del procedimento su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di depositare quest'ultimo. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo per il procedimento in corso. 3. L'interessato puo', inoltre, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'Art. 47 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare che la copia di un atto o di un documento conservato dall'amministrazione regionale o da altra pubblica amministrazione la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio o la copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati, sono conformi all'originale.