Art. 92. Invio e sottoscrizione delle istanze 1. Sono valide le istanze e le dichiarazioni presentate all'amministrazione regionale mediante fax e in via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, della carta nazionale dei servizi o di altre carte rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e da enti certificatori riconosciuti nel rispetto delle disposizioni vigenti. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre all'amministrazione regionale devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. 4. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' garantita con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.