Art. 92.
                Invio e sottoscrizione delle istanze
    1.   Sono   valide  le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate
all'amministrazione regionale mediante fax e in via telematica.
    2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide   se   sottoscritte   mediante  firma  digitale  o  quando  il
sottoscrittore  e'  identificato  dal  sistema  informatico con l'uso
della  carta  di  identita'  elettronica,  della  carta nazionale dei
servizi o di altre carte rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e
da  enti  certificatori  riconosciuti nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
    3.   Le  istanze  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta'  da  produrre  all'amministrazione regionale devono essere
sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente addetto a
riceverle   ovvero  sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia
fotostatica   non  autenticata  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore.  La  copia  fotostatica del documento e' inserita nel
fascicolo.
    4.  L'autenticita'  della  sottoscrizione  di qualsiasi istanza o
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' e' garantita con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3.