Art. 93.
                             Certificati
    1.  Le  certificazioni  da  rilasciarsi  da uno stesso ufficio in
ordine  a  stati,  qualita'  personali e fatti, concernenti la stessa
persona,   nell'ambito   del  medesimo  procedimento,  devono  essere
contenute in un unico documento.
    2.  Tuffi i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi
di  formazione  o  di  procedimenti  autorizzatori  all'esercizio  di
determinate   attivita',   ancorche'   definiti  «certificato»,  sono
denominati rispettivamente «diploma» o «patentino».
    3.   Fermo   restando  le  norme  in  materia  di  validita'  dei
certificati,  il responsabile del procedimento e' tenuto a dare corso
al   procedimento,   ammettendo   oltre  i  termini  di  validita'  i
certificati  anagrafici,  le certificazioni e gli estratti e la copie
integrali  degli  atti  dello  stato  civile,  qualora  l'interessato
dichiari,  in  fondo  al documento, che le informazioni contenute nel
certificato   stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  di
rilascio.  Resta ferma la facolta' per l'amministrazione regionale di
verificare   la  veridicita'  e  l'autenticita'  delle  dichiarazioni
prodotte.