Art. 93. Certificati 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, devono essere contenute in un unico documento. 2. Tuffi i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti «certificato», sono denominati rispettivamente «diploma» o «patentino». 3. Fermo restando le norme in materia di validita' dei certificati, il responsabile del procedimento e' tenuto a dare corso al procedimento, ammettendo oltre i termini di validita' i certificati anagrafici, le certificazioni e gli estratti e la copie integrali degli atti dello stato civile, qualora l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Resta ferma la facolta' per l'amministrazione regionale di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle dichiarazioni prodotte.