Art. 94.
                       Accertamenti d'ufficio
    1.  Non  possono  essere richiesti atti o certificati concernenti
gli  stati,  le qualita' personali e i fatti elencati all'Art. 46 del
decreto  del  presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  che  siano
attestati   in   documenti   gia'  in  possesso  dell'amministrazione
regionale o di altra amministrazione o che comunque l'amministrazione
regionale  o  altra  amministrazione e' tenuta a certificare. In tali
casi,  il  responsabile  del  procedimento  procede  all'acquisizione
d'ufficio  delle  relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell'interessato,  dell'amministrazione  competente  e degli elementi
indispensabili  per  il  reperimento  delle  informazioni  o dei dati
richiesti,  ovvero  accetta  la  dichiarazione  sostitutiva  prodotta
dall'interessato.
    2.   L'acquisizione   d'ufficio   presso   altra  amministrazione
certificante puo' essere fatta anche mediante fax e in via telematica
e  non  e'  necessario  il  rilascio e l'acquisizione del certificato
essendo sufficiente che l'acquisizione delle informazioni avvenga con
qualsiasi  mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di
provenienza.
    3.  I  documenti  trasmessi all'amministrazione regionale tramite
fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la
fonte  di  provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e
la  loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale.