Art. 94. Accertamenti d'ufficio 1. Non possono essere richiesti atti o certificati concernenti gli stati, le qualita' personali e i fatti elencati all'Art. 46 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000 che siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione regionale o di altra amministrazione o che comunque l'amministrazione regionale o altra amministrazione e' tenuta a certificare. In tali casi, il responsabile del procedimento procede all'acquisizione d'ufficio delle relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accetta la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2. L'acquisizione d'ufficio presso altra amministrazione certificante puo' essere fatta anche mediante fax e in via telematica e non e' necessario il rilascio e l'acquisizione del certificato essendo sufficiente che l'acquisizione delle informazioni avvenga con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 3. I documenti trasmessi all'amministrazione regionale tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.