Art. 95.
                 Documentazione mediante esibizione
    1.  I  dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti
di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono
essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi. In questi
casi  la  registrazione  dei  dati  avviene attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica non autenticata del documento.
    2.  Gli  stati,  le  qualita'  personali  e i fatti contenuti nei
documenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere comprovati mediante
esibizione del documento stesso anche qualora quest'ultimo non sia in
corso  di  validita',  purche'  l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia  del  documento,  che  i  dati  in esso contenuti non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
    3.  Nel  caso  in cui all'atto della presentazione di una istanza
sia  richiesta  l'esibizione  di  un  documento  di  identita'  o  di
riconoscimento,  non  possono essere richiesti certificati attestanti
stati o fatti contenuti nel documento esibito.