Art. 95. Documentazione mediante esibizione 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi. In questi casi la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento. 2. Gli stati, le qualita' personali e i fatti contenuti nei documenti di cui al comma 1 possono essere comprovati mediante esibizione del documento stesso anche qualora quest'ultimo non sia in corso di validita', purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 3. Nel caso in cui all'atto della presentazione di una istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identita' o di riconoscimento, non possono essere richiesti certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.