Art. 96.
                      Dichiarazioni sostitutive
    1.  Nei  rapporti  con  l'amministrazione regionale, gli stati le
qualita'  personali  e  i  fatti elencati all'Art. 46 del decreto del
presidente   della   Repubblica   n.  445/2000  sono  comprovati  con
dichiarazioni   sostitutive  dei  relativi  certificati,  rese  anche
contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato.
    2.  Fatte  salve  le  eccezioni espressamente previste per legge,
tutti  gli  stati,  le qualita' personali e i fatti non espressamente
indicati nel citato Art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'Art. 47
del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.
    3.   Le  dichiarazioni  sostitutive  hanno  la  stessa  validita'
temporale degli atti che sostituiscono.
    4. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi precedenti presentino
delle  irregolarita'  o  delle  omissioni  rilevabili  d'ufficio, non
costituenti   falsita',   il  responsabile  del  procedimento  ne  da
immediata  comunicazione  all'interessato  assegnandogli  un  congruo
termine  per  la regolarizzazione o il completamento. Nel caso in cui
l'interessato  non  provveda  nel  termine  il  procedimento  non  ha
seguito.
    5.  I  dirigenti  responsabili  dell'adozione  del  provvedimento
finale  sono  tenuti, periodicamente, ad effettuare idonei controlli,
anche  a  campione,  secondo  le modalita' stabilite dall'Art. 71 del
decreto  del presidente della Repubblica n. 445/2000, in tutti i casi
in  cui  sorgono  fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive rese nel corso dei procedimenti di competenza.
    6.  Qualora  a  seguito  dei  controlli  effettuati emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, fermo restando la
responsabilita' penale del dichiarante, questi e' dichiarato decaduto
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.