Art. 96. Dichiarazioni sostitutive 1. Nei rapporti con l'amministrazione regionale, gli stati le qualita' personali e i fatti elencati all'Art. 46 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000 sono comprovati con dichiarazioni sostitutive dei relativi certificati, rese anche contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato. 2. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nel citato Art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'Art. 47 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000. 3. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 4. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi precedenti presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il responsabile del procedimento ne da immediata comunicazione all'interessato assegnandogli un congruo termine per la regolarizzazione o il completamento. Nel caso in cui l'interessato non provveda nel termine il procedimento non ha seguito. 5. I dirigenti responsabili dell'adozione del provvedimento finale sono tenuti, periodicamente, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, secondo le modalita' stabilite dall'Art. 71 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese nel corso dei procedimenti di competenza. 6. Qualora a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, fermo restando la responsabilita' penale del dichiarante, questi e' dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.