Art. 39.
   Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali
    1.  Gravano  sui  comuni, secondo le modalita' di gestione di cui
all'Art. 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da
erogarsi  agli  aventi  diritto  anagraficamente  residenti  presso i
comuni medesimi.
    2.    L'organizzazione    e    l'erogazione    degli   interventi
socio-assistenziali  non  differibili  caratterizzati  da  motivi  di
urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario
degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune
di residenza.
    3.  Qualora  per  l'avente  diritto  si  renda  necessari a o sia
disposta  la  collocazione in affidamento familiare o in comunita' di
tipo  familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di
un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a
gravare   sul   comune  sede  della  residenza  al  momento  di  tale
collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel
caso  di  minori, la titolarita' degli oneri e' in capo al comune nel
quale,  al  momento  della  collocazione,  risiedeva  il genitore che
esercitava la potesta' genitoriale.
    4.  Qualora  l'iniziativa  del  ricovero e i relativi oneri siano
assunti  dall'utente  o  dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad
una  successiva  richiesta  di  integrazione  economica  della  retta
gravano   sul   comune   presso   il   quale   l'utente   stesso  era
anagraficamente residente prima di tale ricovero.