Art. 39. Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali 1. Gravano sui comuni, secondo le modalita' di gestione di cui all'Art. 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi. 2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di residenza. 3. Qualora per l'avente diritto si renda necessari a o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunita' di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarita' degli oneri e' in capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potesta' genitoriale. 4. Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva richiesta di integrazione economica della retta gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.