Art. 40.
         Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi
    1.  La  compartecipazione  degli  utenti  ai  costi si applica ai
servizi   ed   alle   prestazioni  sociali  richieste  prevedendo  la
valutazione   della   situazione   economica   del  richiedente,  con
riferimento  al  suo  nucleo  familiare,  attraverso il calcolo degli
indicatori  della situazione economica equivalente o attraverso altri
strumenti individuati dalla Regione.
    2.  La  domanda  per ottenere le prestazioni sociali agevolate e'
presentata  direttamente  all'ente  erogatore,  anche  per il tramite
degli  istituti  di  patronato.  La  dichiarazione  finalizzata  alla
determinazione    degli   indicatori   della   situazione   economica
equivalente  e'  effettuata  presso  lo stesso ente erogatore, oppure
presso  i  comuni,  i  centri  di  assistenza  fiscale (CAF) e l'INPS
presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione.
    3.   Gli   enti   gestori  istituzionali,  con  riferimento  alla
valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio,
determinano l'entita' della compartecipazione ai costi sulla base dei
criteri di valutazione determinati dalla giunta regionale con proprio
provvedimento    e    aggiornano    annualmente   le   capacita'   di
compartecipazione dell'utente ai costi di cui al comma 1.
    4.  Gli  enti  gestori  istituzionali  controllano la veridicita'
della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i
dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente.
    5.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  adotta  linee  guida  atte  ad  assicurare  una omogenea
applicazione  nel  territorio  regionale  degli  indicatori di cui al
comma  1,  anche  in  considerazione  di  quanto previsto dal decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449), cosi' come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130.