Art. 40. Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione. 2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate e' presentata direttamente all'ente erogatore, anche per il tramite degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione degli indicatori della situazione economica equivalente e' effettuata presso lo stesso ente erogatore, oppure presso i comuni, i centri di assistenza fiscale (CAF) e l'INPS presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione. 3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l'entita' della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacita' di compartecipazione dell'utente ai costi di cui al comma 1. 4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente. 5. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), cosi' come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.