Art. 72.
                    Istituti della partecipazione

    1. Sono istituti della partecipazione:
      a) l'iniziativa popolare;
      b) l'iniziativa degli enti locali;
      c) il referendum abrogativo e consultivo;
      d) l'interrogazione  rivolta  agli  organi  della Regione dagli
enti  locali,  dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di
categoria a carattere regionale e provinciale;
      e) la   petizione   di   singoli   cittadini,   di  enti  e  di
associazioni.
    2.  La  partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi
previsti dallo statuto e dalle leggi.