Art. 72. Istituti della partecipazione 1. Sono istituti della partecipazione: a) l'iniziativa popolare; b) l'iniziativa degli enti locali; c) il referendum abrogativo e consultivo; d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale; e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni. 2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo statuto e dalle leggi.