Art. 103.
   Soggetti competenti per il controllo e modalita' di intervento
    1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di
cui  alla  legge  24 dicembre 2003, n. 363 e di quelle della presente
legge  e  del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono
l'attuazione   sono  compiute,  nello  svolgimento  del  servizio  di
vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di
Stato,  dal  Corpo  forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri,
dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza  nonche' dai corpi di polizia
locali.
    2.  I  soggetti  di  cui al primo comma provvedono ad irrogare le
relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
    3.   Le   contestazioni  relative  alla  violazione  delle  norme
comportamentali  degli  utenti  di  cui  alla  presente  legge  ed al
relativo  regolamento di esecuzione avvengono anche con il supporto e
la  partecipazione  dei  maestri  di  sci  e del personale addetto ai
servizi  di  cui  all'Art. 67 («Servizi tecnici e di assistenza») che
abbia la qualifica di «addetto alla sorveglianza».
    4.  I  soggetti di cui al precedente comma, la cui qualifica deve
essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno
distintivo,  provvedono  a  segnalare  tempestivamente via radio ogni
infrazione  ai  soggetti  di  cui al primo comma, i quali, tramite le
informazioni   fornite   dai   primi,   individuano  il  trasgressore
all'interno dell'area e gli contestano l'infrazione.
    5. La qualifica di «addetto alla sorveglianza» viene riconosciuta
con  decreto  del  Presidente  della giunta regionale che attribuisce
agli addetti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica
di incaricato di pubblico servizio.