Art. 105.
                           S a n z i o n i
    1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle sanzioni penali ove il
fatto  costituisca  reato  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  e  delle
disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e
la  regolarita'  dell'esercizio  degli  impianti  sono  stabilite  le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
      a) Il  gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'Art. 10
(generalita'  sugli  obblighi  dei  gestori)  soggiace  alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da Euro 20.000 a Euro
200.000.
      b) Il  gestore  che  non  ottemperi  alle  disposizioni  di cui
all'Art.  48  (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da Euro 20.000 a Euro
200.000.
      c) Lo  sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli
artt. 84,  87,  88,  89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20 a Euro
250.
      d) Lo  sciatore  che  non  ottemperi  alle  disposizioni di cui
all'Art.  92  (Soccorso)  soggiace  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1.000.
      e) Lo  sciatore  che  non  otteniperi  alle disposizioni di cui
all'Art.    97    (Casco   Obbligatorio)   soggiace   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 150.
      f) Chiunque  appresti,  anche  parzialmente, una pista da sci o
modifichi  quelle  esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori
una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla
presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 20.000 a Euro 200.000.
      g) Chiunque  nell'esercizio  di  una  pista o di un impianto in
pubblico  servizio  violi  le  prescrizioni  concernenti  l'esercizio
stesso   stabilite   dalla  presente  legge  soggiace  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da Euro 20.000 a Euro
200.000.
      h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al Regolamento di
esecuzione di cui all'Art. 107.
    2.   Per   l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  presente
articolo si  osservano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689.