Art. 105. S a n z i o n i 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'Art. 10 (generalita' sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.000 a Euro 200.000. b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'Art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.000 a Euro 200.000. c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20 a Euro 250. d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'Art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1.000. e) Lo sciatore che non otteniperi alle disposizioni di cui all'Art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 150. f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.000 a Euro 200.000. g) Chiunque nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.000 a Euro 200.000. h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al Regolamento di esecuzione di cui all'Art. 107. 2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.