Art. 107.
                         S t a t i s t i c a
    1.  I  gestori hanno l'obbligo di fornire annualmente al servizio
competente  l'elenco  analitico  degli  infortuni  verificatisi sulle
piste  da  sci  indicando,  ove  possibile,  anche  la dinamica degli
incidenti stessi.
    2.  I  dati  raccolti dal servizio competente sono resi pubblici,
unitamente  ai  dati  sull'affluenza degli utenti nelle aree sciabili
attrezzate  e trasmessi annualmente al Ministero della salute ai fini
scientifici e di studio.