Art. 107. S t a t i s t i c a 1. I gestori hanno l'obbligo di fornire annualmente al servizio competente l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. 2. I dati raccolti dal servizio competente sono resi pubblici, unitamente ai dati sull'affluenza degli utenti nelle aree sciabili attrezzate e trasmessi annualmente al Ministero della salute ai fini scientifici e di studio.