Art. 108. Rilascio di attestati di qualita' in merito alla sicurezza 1. La Regione, verificata l'applicazione delle norme e delle misure finalizzate alla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate, anche in relazione all'andamento dei dati statistici di cui al punto precedente, rilascia attestati di qualita', della durata di 1 anno, e ne divulga al pubblico il rilascio mediante pubblicazione a mezzo stampa.