Art. 108.
     Rilascio di attestati di qualita' in merito alla sicurezza
    1.  La  Regione,  verificata  l'applicazione  delle norme e delle
misure  finalizzate  alla  sicurezza  nelle aree sciabili attrezzate,
anche  in relazione all'andamento dei dati statistici di cui al punto
precedente, rilascia attestati di qualita', della durata di 1 anno, e
ne  divulga  al  pubblico  il rilascio mediante pubblicazione a mezzo
stampa.