Art. 110.
                            Norma finale
    1.   La   Regione   promuove   interventi  per  l'informazione  e
l'educazione  in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione
infortuni,   di   comportamento  degli  utenti  nelle  aree  sciabili
attrezzate.
    2.  Vengono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla
sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicita' e
divulgazione e definendo puntuali modalita' di intervento.
    3.  Viene  promossa  la collaborazione ed il coordinamento con le
altre direzioni regionali per iniziative comuni.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge dalla Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 8 marzo 2005
                                PACE

(Omissis)