Art. 110. Norma finale 1. La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate. 2. Vengono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicita' e divulgazione e definendo puntuali modalita' di intervento. 3. Viene promossa la collaborazione ed il coordinamento con le altre direzioni regionali per iniziative comuni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione Abruzzo. L'Aquila, 8 marzo 2005 PACE (Omissis)