Art. 61. Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze 1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a: a) riduzione generatizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale; b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unita' di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno; c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore; d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di eta' giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile; e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcoldipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi. 2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze concorrono le attivita' ad integrazione socio-sanitaria come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I del titolo IV.