Art. 61.
   Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze

    1.   Le  politiche  per  la  prevenzione  e  il  trattamento  dei
comportamenti  di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e
psicotrope  consistono  nell'insieme  degli  interventi e dei servizi
volti a:
      a) riduzione   generatizzata   dell'uso   delle   sostanze  e/o
riduzione  dei  danni  correlati all'uso, attraverso la promozione di
stili  di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le
fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
      b) realizzazione  di  servizi e progetti di accoglienza a bassa
soglia  e  di  unita' di strada orientati alla prevenzione primaria e
secondaria ed alla riduzione del danno;
      c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del
privato sociale, che operano nel settore;
      d) promozione  di  interventi  di  prevenzione  e contrasto del
consumo  di  sostanze,  rivolti  alle  fasce  di eta' giovanili e nei
luoghi di aggregazione giovanile;
      e) sviluppo  di  azioni  sociali  di  sostegno  ai programmi di
riabilitazione  dei  soggetti  tossicodipendenti  ed  alcoldipendenti
attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti
lavorativi ed abitativi.
    2.  Alle  politiche  per  la  prevenzione ed il trattamento delle
dipendenze  concorrono  le  attivita' ad integrazione socio-sanitaria
come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I del titolo IV.